In allegato, si pubblica il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che all'
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
... omissis...
k)sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenzadelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
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ART. 8
(Disposizioni finali)
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Valentina Bellini